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4) VADEMECUM DEL COLLEZIONISTA - IL FISCO E L'ARTE


Le regole sulla tutela, la circolazione e la fiscalità dei beni artistici variano di nazione in nazione, sebbene in Europa sono in corso tentativi che cercano di dare uniformità regolamentare alla materia.

In Italia l’arte è oggetto di regole speciali, dettate da motivazioni di sicurezza e di tutela del patrimonio artistico nazionale.


CIRCOLAZIONE



Per quanto attiene la circolazione sul territorio nazionale delle opere d’arte, la principale norma è il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42, denominato “Codice dei Beni Culturali”.

Tale DL distingue le opere suscettibili di “interesse culturale nazionale” (soggetti alla cosiddetta notifica) da quelle che invece possono circolare liberamente anche all’estero.

Per opere d’interesse culturale s’intendono quelle riferibili ad artisti non più viventi e la cui esecuzione risalga a più di cinquant’anni fa.

Sulle opere alienate a titolo oneroso, lo stato attraverso il Ministero dei Beni Culturali, può esercitare un diritto di prelazione al medesimo prezzo stabilito nella vendita, mentre il venditore è tenuto ad effettuare un’apposita denuncia all’Ufficio Esportazione della Sovrintendenza

Su questo argomento vanno registrate le piu recenti novità introdotte propio quest'anno nel DDl Concorrenza che con l'articolo 53, con l'emendamento Marcucci, va a modificare l'articolo 68 del Codice dei beni culturali che disciplina l'attestato di libera circolazione. L'articolo 53 recita “Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali”. .


Vede l'allungamento della soglia temporale di rilevanza al fine della tutela da 50 anni a 70 anni dalla data della creazione dell'opera, in caso di artista defunto. In ogni caso resta ferma la possibilità per il Ministero, laddove riscontri un eccezionale interesse culturale, di sottoporre a tutela le opere che hanno superato la soglia dei 50 anni; in caso di autocertificazione finalizzata all'esportazione di un'opera, il competente Ufficio Esportazione può dichiarare l'interesse culturale nel termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Introduce le soglie di valore al di sotto delle quali i beni culturali possono uscire liberamente, sulla base di una autocertificazione. Sebbene i promotori abbiano insistito per l'adeguamento alle soglie già previste dal Regolamento (CE) n. 116/2009, il Ministero, cautamente, ha propeso per l'introduzione di una soglia unica per le diverse categorie di beni culturali di 13.500 €, di molto inferiore alle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 116/2009. Infine, prevede la revisione dei criteri previsti dalla Circolare per le esportazioni ed estensione degli stessi criteri per le dichiarazioni di interesse culturale (c.d. notifica) e l'introduzione di un “passaporto” per le opere su modello francese, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.​



IVA


Un altro ostacolo al mercato dell’arte è rappresentato dall’elevata aliquota IVA applicata in Italia che è pari al 22%.

L’aliquota è applicata dagli operatori specializzati e professionali, quali gallerie e case d’asta, sul prezzo di vendita, mentre non si applica quando il passaggio delle opere avviene esclusivamente tra soggetti privati.

IVA in essere nei principali paesi europei:

NAZIONE IVA IVA IVA

standard ridotta su importazioni ridotta su cessioni dall’ artista

ITALIA 22% 10% 10%

G.BRETAGNA 20% 5% 20%

GERMANIA 19% 7-19% 7-19%

FRANCIA 20% 5,50% 5,50%-10%

OLANDA 21% 6% 6%

AUSTRIA 20% 13% 13%

SPAGNA 21% 10% 10%

FINLANDIA 24% 10% 10%

SVEZIA 25% 12% 12%

SVIZZERA 8% 8% —

IRLANDA 13,50-23% 13,50% 13,50%

Come si può vedere dalla tabella il nostro paese applica un’aliquota tra le più elevate e ciò costituisce una penalizzazione del settore.



IMPOSTE DIRETTE


  • IRPEF

Innanzitutto un soggetto privato, che non sia un operatore professionale, non può dedurre le spese sostenute per procurarsi o vendere un’opera nella sua dichiarazione dei redditi, mentre la locazione del bene concorre invece a formare il reddito del proprietario e deve essere dichiarato a livello Irpef anche per i privati.


Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione delle imposte dirette rientra anche il cosiddetto “monitoraggio fiscale” in vigore dal 2009, delle opere d’arte possedute all’estero (estensione del DL n. 167 del 1990), che devono essere inserite nel quadro RW del modello 730.

Sempre sotto il profilo fiscale l’attività considerata di collezionismo puro, che pur estrinsecandosi in una pluralità di operazioni di acquisto e vendita, non dà luogo ad un’attività rapportabile ad un’impresa commerciale non è soggetta né ad IVA, né ad imposte dirette, né ad adempimenti contabili.


  • CAPITAL GAIN


Escludendo l’attività d’impresa, non esiste pertanto uno specifico obbligo fiscale che disponga l’inserimento nella categoria “redditi diversi” del modulo 730, le eventuali plusvalenze realizzate in caso di vendita di un’opera.

Inoltre, la vendita delle opere d’arte, da parte dei collezionisti privati, non è soggetta alla tassazione del capital gain, che per le attività finanziare è molto elevata ed ammonta al 26%.


Riassumendo dal punto di vista delle imposte dirette, rispetto alle attività mobiliari ed immobiliari, il collezionista può godere di 2 indubbi vantaggi quali:


  • non tassazione Irpef sui guadagni conseguiti;

  • nessun Capital Gain;


che danno all’investimento in arte un vantaggio competitivo significativo rispetto ai normali investimenti finanziari.




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