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LA UE CONTRO CONTRO IL TRAFFICO D'ARTE CHE FINANZIA IL TERRORISMO. STOP ALL'IMPORT ILLECITO



Il 13 luglio 2017 sono state presentate dalla Commissione Europea le nuove regole per l’importazione dei beni culturali provenienti da paesi extra-europei. Le nuove misure, raccolte neltesto Cracking down on the illegal import of cultural goods used to finance terrorism, sono solo l’ultima fase dell’Action Plan implementato dalla Commissione per combattere il terrorismo. Le misure emergono a seguito dei numerosi episodi legati alla distruzione e alla dispersione del patrimonio culturale, di cui si legge nei documenti ufficiali come la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla distruzione dei siti culturali perpetrata dall’ISIS/Da’esh e lo studio sulle principali fonti di sostentamento delle organizzazioni terroristiche, tra le quali si cita proprio il contrabbando dei beni culturali, discusso durante l’ultimo G20 tenutosi ad Amburgo nel luglio 2017.

Il valore dei traffici illegali. Per la sua prerogativa d’illegalità è difficile stimare quale sia il valore delle transazioni dei beni distribuiti irregolarmente; l’associazione americana SAFE (Save Antiquities For Everybody) reputa che tra l’80 e il 90% dei beni venduti nei mercati d’arte abbia origini incerte se non illegali. A detta dell’INTERPOL, il traffico di beni culturali è secondo solo al commercio di armi e droga, con un volume di affari che si aggira tra i 2,5 e 5 miliardi di euro l’anno; secondo il rapporto annuale del TEFAF sono fondamentalmente tre le nazioni in cui vengono condotte il 72,5 % degli scambi commerciali: Usa (29.5%), Cina (19%) e Regno Unito (24%) con l’Europa che si conferma il principale mercato per la compravendita di opere d’arte (Tefaf, 2017).

Territori in guerra. Nonostante l’ingresso in Europa di beni provenienti da Siria e Iraq abbia già da tempo subito limitazioni (per la Siria con il Regolamento del Consiglio (UE) No 36/2012 e per l’Iraq con il Regolamento del Consiglio (CE) No 1210/2003) ed alcuni Stati Membri, come Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi, abbiano rafforzato i controlli all’importazione tramite misure nazionali , resta la possibilità che beni archeologici provenienti dai territori a rischio vengano fatti transitare in uno stato terzo prima di entrare nei territori dell’Unione. Proprio per questo motivo, l’Ue ha deciso di risolvere il problema alla fonte, cioè al momento dell’importazione opponendosi al modello di business dei trafficanti d’arte che ora possono muovere i beni nei territori dell’Unione senza controlli.

Le nuove regole raccolte nel documento Cracking down on the illegal import of cultural goods used to finance terrorism, che dovranno essere implementate dai paesi membri entro il 2019, rappresentano quindi il primo quadro normativo europeo finalizzato al coordinamento delle importazioni nei paesi europei. Innanzitutto, il documento prevede un’innovativa definizione di “bene culturale importato”; l’ampio ventaglio di oggetti considerati ricalca le categorie della Convenzione UNIDROIT del 1995, ma ne modifica il limite temporale a 250 anni, mutuato dalla Convention on Cultural Property Implementation Act statunitense, Section 302.2(C)(i)(II). Per i beni culturali mobili, siano anche parti di monumenti smembrati, rari manoscritti o incunaboli sarà necessario il rilascio di una licenza europea per l’importazione, mentre per tutti gli altri sarà sufficiente un affidavit accompagnato da una “carta di identità” del bene in questione sul modello dell’Object ID.

Per quanto riguarda la richiesta di rilascio della licenza, questo sarà fatto dalle autorità doganali dello Stato Membro in cui si desidera importare il bene previo deposito di una documentazione che ne attesti la lecita fuoriuscita dallo “stato di origine”. Sebbene sulla documentazione richiesta si siano scontrati gli interessi delle autorità statali, più favorevoli al rilascio di un documento che attesti la liceità della provenienza, e quelli degli operatori del mercato che invece prediligono l’immediatezza dell’autocertificazione, la standardizzazione della documentazione faciliterà i controlli in dogana; l’accoglimento o rigetto della richiesta dovrà essere comunicato non oltre 90 giorni dalla domanda.

La norma accresce il potere delle dogane che potranno provvedere al sequestro temporaneo dei beni di provenienza sospetta per un periodo massimo di sei mesi prima che venga presa una decisione dalle autorità giudiziarie competenti in base al diritto nazionale dello Stato Membro richiesto. Inoltre, a sostegno della battaglia contro il terrorismo, il Commissario per gli Affari Economici e Finanziari, Fiscalità e Dogane Pierre Moscovici conferma l’appoggio del Regno Unito anche nello scenario post-Brexit e riferisce possibili misure di controllo dei flussi di denaro liquido in entrata e uscita. Al regolamento, infatti, farà seguito una riforma della tassazione che metterà fine alla frode dell’Iva transfrontaliera che, in base ai dati europei forniti dal Commissario, comporta una diminuzione media annua del tesoro degli Stati Membri di 50 miliardi di euro che vengono rimpiegati in attività criminali, tra cui attività legate al terrorismo - la cosiddetta “frode carosello”.

Se per l’Unione Europea affrontare questo argomento risulta ancora più urgente in previsione dell’European Year of Cultural Heritage che si terrà il 2018, è naturale domandarsi quale possa essere l’impatto di tali restrizioni sul commercio di opere d’arte; indubbiamente la presenza di una documentazione più rigorosa potrebbe aiutare l’analisi di un mercato da sempre di difficile lettura.



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