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ANCHE UNA MOSTRA NEL SUO INSIEME E' UN'OPERA DELL'INGEGNO, LO DICE LA LEGGE

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (7 luglio 2015, n. 14060) ha confermato che una mostra può essere considerata un’opera dell’ingegno in sé, tutelata dal diritto d’autore, con conseguente riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali d’autore al curatore/autore della mostra stessa. Il caso sottoposto all’esame della Corte riguardava una mostra allestita nel 2001 nel capoluogo ligure. Secondo i curatori, Rai Sat aveva realizzato un servizio televisivo non rispettoso dei contenuti della mostra, violando i diritti d’autore e di sfruttamento economico riconosciuti dalla legge. All’esito dei tre gradi di giudizio, è stata accertata la creatività in concreto della mostra, la diffusione del servizio televisivo lesiva dell’opera e il diritto dei curatori al risarcimento del danno, per la cui quantificazione la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Genova. Adesso spetta a quest’ultima stabilire l’entità patrimoniale del danno, applicando il principio secondo cui, in tema di tutela di diritto d’autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé il danno, mentre incombe sull’autore il solo onere di quantificare il danno.


Tale decisione dà continuità a un orientamento interpretativo (in questo senso si era pronunciato anche il Tribunale di Bologna nel 2007) secondo cui una mostra “creativa” può rientrare nel novero delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore. La creatività va intesa in senso soggettivo come manifestazione dell’impronta personale dell’autore, non si identifica con l’originalità o novità assoluta, essendo richiesto un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Inoltre, non è mai tutelata l’idea in sé, ma soltanto la forma della sua espressione, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione. In quest’ottica, una mostra diventa concretamente tutelabile solo nel momento in cui si manifesta all’esterno come idea espressa secondo la personalità e sensibilità del curatore. Ai fini della protezione sarà importante dimostrare gli aspetti nei quali si estrinseca la creatività soggettiva dell’autore/curatore: per esempio, il modo originale con cui sono organizzati ed esposti gli oggetti d’arte dei quali si compone la mostra.

Sulla base di tali principi potranno essere risolte alcune criticità che si verificano in caso di programmazione e allestimento di una mostra: per esempio, le eventuali modifiche, non condivise con i curatori, in fase di primo allestimento o di nuovo allestimento in altri siti, nonché l’errata e mancata indicazione del nome dei curatori. Da ultimo, ma senza alcuna pretesa di esaustività, occorre sempre tenere nella dovuta considerazione anche la figura del committente della mostra e i diritti che il sistema di protezione del diritto d’autore riconosce al committente di un’opera dell’ingegno creativa.

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